domenica 8 maggio 2011

L'obbligo di formazione e informazione nell'ambito dell'attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

L'articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la  formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e  preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona  che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando  l'attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi  corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi  in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l'obbligo di adempiere  agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei  lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre  l'attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal  responsabile del servizio di prevenzione protezione.
Il preposto, nuova figura  formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante  in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei  confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il  soggetto che
ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio  datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà  nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti  hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall'articolo 37  comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l'importante è che  vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per  l'azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si  pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati  livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che  questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed  eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve  frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione  aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di  incidenti. Il RLS quindi attraverso un'adeguata formazione sarà quel soggetto  in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i  dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di  determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza  fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l'attuale dettato  normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 
Tra gli obblighi del RLS  vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale  secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di  lavoratori effettivamente presenti in azienda.

 
Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno  l'importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di  emergenza all'interno dell'azienda ed in particolare il richiamo due soggetti  principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso  di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell'emergenza per i propri che  dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi  formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto  riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso  della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l'antincendio il decreto  ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla  classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato.  Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso  rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

I lavoratori sono infine l'ultimo anello di questa  catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all'attività  formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di  lavoro. Aspetto interessante riguarda l'informazione e formazione dei  lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l'agenzia  di somministrazione di lavoro e l'impresa utilizzatrice ricordando che  l'agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il  rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del  lavoro derivanti in via generale dall'attività produttive sono destinati e deve  formarli ed addestrati all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per  svolgere l'attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere  adempiuto dall'impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto  per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese  utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre  lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a  cura del proprio medico competente.

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Stefano Costa - Business Consulta Manager


Fonte: Article-Marketing.it


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